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Codice Terzo settore

Art.2. Principi generali

È riconosciuto il valore e la funzione sociale
degli enti del Terzo settore,
dell’associazionismo,
dell’attività di volontariato
e della cultura e pratica del dono
quali espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo,
ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone
la spontaneità ed autonomia,
e ne è favorito l’apporto originale
per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme
di collaborazione con lo Stato,
le Regioni, le Province autonome
e gli enti locali.